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[1]Al 31 dicembre 1948-XXVII sara' effettuato il conteggio della differenza che la Societa' anonima Porto industriale di Livorno dovra' versare allo Stato tra l'importo di L. 12.600.000 e tutti i versamenti che saranno stati fatti fino a quella data.
[2]La differenza stessa sara' pagata dalla Societa' allo Stato in venti annualita' uguali e senza interessi, scadenti ciascuna il 31 dicembre di ogni anno.
[3]Tutte le somme che nel ventennio di cui al precedente comma la Societa' potra' riscuotere per ulteriori, vendite di aree, dovranno essere versate dalla Societa' stessa allo Stato con le modalita' di cui agli articoli precedenti e verranno introitate a scomputo delle rate ancora insolute e conseguentemente saranno ridotte le annualita' successive di una quota proporzionale ai detti introiti.
Testo in vigore dal 6 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
