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Per rendere possibile la massima liberta', nella negoziazione delle aree di cui alla presente legge, lo Stato rinuncia alla ipoteca legale, che gli compete a garanzia del pagamento dell'importo dovuto dalla Societa' rimanendo il conservatore delle ipoteche esonerato da ogni responsabilita'.

Testo in vigore dal 6 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-15;747~art4 · fonte del testo