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E' fatto obbligo al conservatore delle ipoteche competente di dare comunicazione al Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato) degli atti con tutti gli elementi necessari portanti trasferimento dalla Societa' Porto industriale di Livorno a terzi di aree indicate all'art. 1 della presente legge e che verranno sottoposti alla formalita' della trascrizione, entro 10 giorni dalla eseguita formalita'.

Testo in vigore dal 6 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-15;747~art5 · fonte del testo