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In caso di scioglimento o di fallimento della Societa' anonima Porto industriale di Livorno prima che essa abbia saldato il proprio debito verso lo Stato, le aree che risultassero ancora invendute rientreranno ipso jure in piena e libera proprieta' dello Stato, il quale, inoltre, surroghera' di pieno diritto la Societa' nelle ipoteche legali inscritte a garanzia di vendite con prezzo a pagamento dilazionato, nonche' in tutti i diritti ed azioni derivanti alla medesima Societa' Porto industriale di Livorno dai relativi atti di vendita.
Testo in vigore dal 6 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
