L'approvazione dei progetti e dei contratti, la gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono demandate al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia. In deroga alle norme contenute nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, l'appalto dei lavori, indipendentemente dal loro importo, puo' essere affidato col sistema della trattativa privata.

Testo vigente dal 27 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;283~art11 · fonte su Normattiva