Nei casi in cui la ricostruzione in sito delle unita' immobiliari distrutte o dichiarate inagibili non sia possibile per motivi tecnici o non sia consentita dalle norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, puo' farsi luogo alla ricostruzione su altra area. L'area occorrente e' assegnata gratuitamente in proprieta' nell'ambito del programma di trasferimento di cui all'articolo 3. L'assegnazione e' effettuata in conformita' ai criteri e con le modalita' fissati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da una commissione nominata dal prefetto di Agrigento, che la presiede, e composta dal presidente del tribunale, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Agrigento, dal sindaco e da tre cittadini del comune designati dal consiglio comunale, nonche' da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Alla demolizione degli immobili abbandonati per i motivi di cui al primo comma si provvede in base alla normativa di cui all'articolo 1 della presente legge. Le aree risultanti dalle demolizioni sono trasferite gratuitamente dai proprietari al comune di Agrigento contestualmente al trasferimento delle aree di cui al secondo comma.

Testo vigente dal 27 luglio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;283~art12 · fonte su Normattiva