Art. 11 — Contributi e oneri statali
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Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a concedere contributi per il finanziamento di piani regionali di profilassi, di tutela sanitaria, di miglioramento ed incremento zootecnico. Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l'impiego dei prodotti necessari all'attuazione dei piani obbligatori di profilassi o di misure di polizia veterinaria. Lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 101, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' a titolo di concorso dello Stato per i servizi gestiti dagli istituti zooprofilattici e tutti i successivi incrementi saranno annualmente ripartiti alle regioni con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro entro il 30 settembre di ogni anno.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1976 al 18 agosto 1993
