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Le regioni affidano agli istituti zooprofilattici i seguenti compiti in via primaria:

  • a)la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
  • b)il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;
  • c)il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alle leggi 26 febbraio 1963, n. 441, 15 febbraio 1963, n. 281 e 8 marzo 1968, n. 399;
  • d)la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali;
  • e)la formazione di personale specializzato nella zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
  • f)la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della sanita'. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento e incremento della zootecnia, deliberati dalle regioni competenti, nonche' dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie. Possono inoltre prestare l'assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario tra l'Italia e i Paesi esteri. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono alle altre funzioni loro affidate dalle regioni.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1976 al 18 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-23;745~art4 · fonte su Normattiva