Gli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, e i loro superstiti, attualmente fruenti di rendite vitalizie derivanti da polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformita' a quanto stabilito nell'art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499, sono trasferiti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni, a decorrere dal 1 gennaio -1953.

Testo vigente dal 22 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-25;304~art1 · fonte del testo