I lavoratori italiani, gia' residenti nella zona B del territorio di Trieste e che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno trasferito definitivamente la loro residenza in altra parte del territorio italiano in qualita', di profughi, hanno facolta' di chiedere la regolarizzazione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro prestato nella suddetta zona tra il 1 maggio 1945 ed il 5 ottobre 1956. La regolarizzazione puo' essere chiesta anche dai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente ed e' consentita a condizione che:

  • a)si tratti di prestazione d'opera coperta da corrispondente assicurazione presso il competente Istituto assicuratore iugoslavo e per la quale sussista l'obbligo assicurativo secondo le norme del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni;
  • b)i contributi versati nell'assicurazione jugoslava non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.

Testo vigente dal 9 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;226~art1 · fonte su Normattiva