L'Istituto nazionale delle assicurazioni provvedera' a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le riserve matematiche relative alle rendite vitalizie in corso di godimento alla data del trasferimento indicata nell'articolo precedente, nonche' le maggiorazioni derivanti da eventuali rivalutazioni disposte per legge a favore dei titolari di rendite vitalizie.

Testo vigente dal 22 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-25;304~art2 · fonte del testo