L'art. 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735, e' sostituito dal seguente: "Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po e' competente a pronunciarsi, per le materie attribuite al Magistrato medesimo, negli stessi casi con gli stessi limiti e con la stessa efficacia previsti dall'art. 17 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534".

Testo vigente dal 3 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;240~art7 · fonte del testo