L'articolo 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 240, e' sostituito dal seguente "Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po e' competente a pronunciarsi per le materie attribuite al Magistrato stesso, negli stessi casi, con gli stessi limiti e con la stessa efficacia preveduti dallo articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534. Tuttavia nei casi di cui al n. 1) del citato articolo 17, il limite superiore della competenza per valore e' elevato a lire 500 milioni".

Testo vigente dal 30 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1484~art4 · fonte su Normattiva