Art. 5 (Allegato Convenzione fra Stato, Comune e Orfanotrofio Umberto I di Salerno)
La sezione staccata avra' n. 15 cattedre di ruolo, come all'unita pianta organica. Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive disposizioni, per i quali non sono previsti dalla presente convenzione cattedre di ruolo si provvedera' mediante incarichi. Ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro, prima dell'inizio di ogni anno scolastico nei limiti delle disponibilita' dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, saranno stabiliti il numero dei corsi, il numero dei posti del personale insegnante e non insegnante, nonche' il numero degli insegnamenti da conferire per incarico.
Testo vigente dal 29 luglio 1965
