Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 463 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I Conservatori di mimica, le Accademie di belle arti e annessi Licei artistici l'Accademia nazionale d'arte drammatica e l'Accademia nazionale di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Essi sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono istituiti i Licei artistici non annessi alle Accademie di belle arti. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante e gli insegnamenti da conferire per incarico nonche' i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva che sono portati in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali previsto dalla tabella A annessa alla presente legge, del personale amministrativo di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario. Il numero dei corsi degli Istituti previsti dal presente articolo e il numero dei posti del personale direttivo e insegnante e del personale non insegnante, nonche' il numero degli insegnamenti da conferire per carico sono stabiliti prima dell'inizio di ogni anno scolastico, nei limiti delle disponibilita' dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le modalita' di cui al precedente comma possono essere istituite in Comuni diversi da quelli in cui ha sede l'istituto, sezioni distaccate con uno o piu' corsi e, per i Conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Con le stesse modalita', le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi "I. Cavazza" di Bologna, " D. Martuscelli" di Napoli, "B. Alessio" di Roma, "Istituto per ciechi" di Milano "Configliachi" di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fissera' le modalita' di funzionamento di tali sezioni speciali, nonche' le norme concernenti il numero dei corsi e l'inquadramento in ruolo del personale insegnante e non insegnante. La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli insegnamenti di cui al precedente comma e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, insegnante e non insegnante, degli Istituti sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalita' previste dalle vigenti disposizioni. Le spese per il funzionamento degli Istituti sono iscritto nel bilancio degli Istituti stessi e trovano copertura nel contributo di cui al secondo comma del presente articolo e nelle altre entrate di bilancio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-02;262~art1 · fonte del testo