Lo Stato provvedera' ad assumere, nel ruoli dei Conservatori di musica, gli insegnanti di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio della scuola di musica interna pareggiata dell'Orfanotrofio Umberto I che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • a)che non abbiano raggiunto il limite massimo di eta' per il collocamento a riposo e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;
  • b)che coprano un posto di ruolo nell'attuale scuola di musica interna pareggiata, per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico della sezione staccata;
  • c)che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale di ispezione;
  • d)che gli insegnanti di materie letterarie e scientifiche, in particolare, siano in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento.

Testo vigente dal 29 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;881~allegato-convenzione-fra-stato-comune-e-orfanotrofio-umberto-art6 · fonte del testo