All'onere di lire 58 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per lire 54 milioni mediante utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e per lire 4 milioni mediante il versamento in entrata da parte del comune di Salerno, del contributo di pari importo a suo carico ai termini della convenzione di cui al precedente articolo 2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;881~art6 · fonte su Normattiva