Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Art. 46 — Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche

In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'incremento degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12.920 milioni nell'esercizio finanziario 1962-1963, di lire 27.615 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 40.110 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.4b5d

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 ottobre 1963, n. 1529

4b

La L. 31 ottobre 1963, n. 1529 ha disposto (con l'art. 8) che "Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono ridotte ciascuna di lire 50 milioni."

L. 13 luglio 1965, n. 874

5d

La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 7) che " Per l'incremento, l'aggiornamento e la revisione degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado dal 1 ottobre 1065, gli stanziamenti di lire 40,10 milioni e di lire 8.000 milioni previsti previsti per l'esercizio finanziario 1064-65, rispettivamente degli articoli 46 e 47 della legge 21 luglio 1962, n. 1073, sono maggiorati per l'anno finanziario 1965, complessivamente, di lire 3.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione."

Testo vigente dal 29 luglio 1965

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