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Gli istituti tecnici femminili hanno lo scopo di preparare all'esercizio delle attivita' tecniche piu' proprie della donna. Essi hanno di regola, un indirizzo generale diretto alla preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili e possono assumere indirizzi specializzati in relazione a settori della tecnica interessanti le suddette attivita' e alle particolari esigenze della vita economica.

Testo in vigore dal 2 agosto 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-08;782~art2 · fonte del testo