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I diplomi di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici femminili hanno pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali da' adito il diploma di abilitazione delle scuole di magistero professionale per la donna. I diplomi predetti, in quanto titoli di studio di istituti medi di istruzione di secondo grado, hanno gli stessi effetti professionali riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri istituti tecnici. Tutte le immatricolazioni all'Universita' effettuate con riserva sul fondamento della legge 10 dicembre 1953, n. 934, prorogata dalla legge 15 maggio 1954, n. 245, sono convalidate.

Testo in vigore dal 2 agosto 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-08;782~art5 · fonte del testo