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Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati gli istituti tecnici femminili derivati dalla trasformazione di cui all'art. 1 della presente legge, il numero dei loro corsi completi e la tabella organica di ciascun istituto con l'indicazione degli orari d'obbligo e sara', altresi' determinato il contributo dello Stato occorrente per il funzionamento degli istituti stessi.

Testo in vigore dal 2 agosto 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-08;782~art6 · fonte del testo