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Per quanto non e' previsto dalla presente legge, gli istituti tecnici femminili sono regolati dalle norme relative agli istituti tecnici industriali, contenute nella legge 15 giugno 1931, n. 889, eccezion fatta per l'ultimo comma dell'art. 54 e per l'ultimo comma dell'art. 61.

Testo in vigore dal 2 agosto 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-08;782~art8 · fonte del testo