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Il personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole di magistero professionale per la donna, in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, o da nominare in base ai concorsi indetti prima della stessa data per posti di ruolo nelle predette scuole, e inquadrato nei ruoli degli istituti tecnici femminili, nei posti corrispondenti, in base al giudizio di un'apposita Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione. Il personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi in servizio nelle scuole predette e che, per l'attivita' svolta, abbia dimostrato una adeguata preparazione e una particolare capacita' didattica, potra' essere inquadrato nei ruoli degli istituti femminili, su proposta motivata, dal Consiglio di amministrazione di ciascuno di essi e previo parere di una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, la quale sottoporra' il suddetto personale a colloquio su argomenti attinenti al posto da coprire. Con analoga procedura viene inquadrato il personale insegnante di ruolo nelle scuole professionali femminili annesse che, per effetto di concorso, sia stato assunto nei ruoli speciali transitori delle scuole di magistero professionale per la donna. Il personale inquadrato nel ruolo degli istituti tecnici femminili conserva i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Il personale non inquadrato nonche' quello di ruolo speciale transitorio continua ad appartenere al proprio ruolo restando temporaneamente a prestare servizio negli istituti tecnici femminili. Esso puo' peraltro essere trasferito nelle scuole professionali femminili isolate e in altri tipi di scuole in cui, per legge, e' previsto il passaggio.

Testo in vigore dal 2 agosto 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-08;782~art9 · fonte del testo