Art. 16
Il bilancio consuntivo dell'Associazione, deliberato dal Comitato centrale e corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione, entro il mese di aprile dell'anno seguente a quello a cui si riferisce.
Testo vigente dal 17 aprile 1958
