Mediante regolamento organico da deliberare dal Comitato centrale dell'Associazione e da sottoporre alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonche' la consistenza numerica ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore generale, comunque necessario al funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Associazione medesima.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;335~art18 · fonte del testo