Art. 17
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, la Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro e' parificata alle Amministrazioni dello Stato, escluse le tasse postali, telefoniche e telegrafiche. La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, ne' si estende al trattamento tributario del personale dipendente.
Testo vigente dal 17 aprile 1958
