Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, la Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro e' parificata alle Amministrazioni dello Stato, escluse le tasse postali, telefoniche e telegrafiche. La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, ne' si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;335~art17 · fonte del testo