L'Associazione provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro mediante:

  • a)provvidenze intese all'elevamento spirituale e culturale del lavoratore invalido;
  • b)lo studio dei problemi di infortunistica e la collaborazione con enti od istituti a cio' preposti, nella azione di studio di ritrovati antinfortunistici e di prevenzione delle malattie professionali;
  • c)l'assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale ed alla remissione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi, nei casi in cui non vi provvedano gli istituti assicuratori;
  • d)l'istituzione e gestione di colonie marine e montane;
  • e)l'educazione e l'istruzione professionale dei figli minorenni dei mutilati e degli invalidi, i quali non abbiano, per altro titolo, diritto all'assistenza. Sono altresi' di competenza dell'Associazione i compiti ad essa affidati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private. Oltre ai compiti previsti dal comma precedente sono altresi' affidati all'Associazione la tutela e l'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione a controversie in materia di collocamento. Le spese sostenute per il patrocinio dell'assistito in giudizio gravano sull'Associazione. L'attivita' di tutela e di assistenza prevista dai commi precedenti e' svolta gratuitamente.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;335~art4 · fonte del testo