Art. 3
Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per causa di lavoro abbiano subito una riduzione della capacita' lavorativa e non siano riconosciuti mutilati o invalidi per servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539. Ai fini dell'accertamento della provenienza della invalidita' degli assistibili si applicano le norme stabilite dalle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Testo vigente dal 17 aprile 1958
