L'Unione nazionale mutilati per servizio collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi dei minorati per causa di servizio e delle provvidenze in loro favore. Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi per causa di servizio militare e civile, nelle Amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, la rieducazione e l'istruzione dei minorati per causa di servizio, e in tutti gli altri casi in cui le norme statuarie di enti ed istituti prevedano una rappresentanza di detta categoria di minorati nella propria amministrazione.

Testo vigente dal 13 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-13;337~art2 · fonte del testo