L'amministratore straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, svolge le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino alla data di efficacia dei decreti di nomina dei predetti organi. Nelle more dell'adeguamento delle normative e procedure nei settori operativo, tecnico ed amministrativo rimangono in vigore le normative e le procedure vigenti.

Testo vigente dal 30 dicembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-12-21;665~art14 · fonte su Normattiva