L'Ente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
- a)il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dopo quindici giorni dalla data della deliberazione di approvazione del Consiglio di amministrazione;
- b)gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;
- c)le spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso.
Testo vigente dal 7 marzo 1958
