La revisione della gestione dell'Ente e' affidata, ad un Collegio di revisori di conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, cosi' designati:

  • a)un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, dal Ministro per il tesoro;
  • b)un revisore effettivo ed uno supplente, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
  • c)un revisore effettivo, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Testo vigente dal 7 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;97~art11 · fonte del testo