Il Consiglio ha il compito:

  • a)di deliberare sulle direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari dell'Ente e sui provvedimenti di straordinaria amministrazione;
  • b)di deliberare, non oltre il 31 marzo di ogni anno, sul resoconto dell'attivita' svolta nell'anno e sul conto consuntivo e, non oltre il 31 ottobre, sul bilancio preventivo dell'Ente;
  • c)di sottoporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le proposte di formulazione e di eventuale modificazione dello statuto;
  • d)di provvedere al regolamento organico e al trattamento economico del personale, da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
  • e)di nominare il direttore ed il personale tecnico amministrativo secondo le norme del regolamento.

Testo vigente dal 7 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;97~art5 · fonte del testo