L'operazione di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il rimborso della quota capitale mutuata, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi pattuiti, e' garantita dallo Stato ed a tal fine dovra' essere approvata dal Ministro per il tesoro, il quale e' autorizzato ad iscrivere ipoteca di primo grado, a favore dello Stato medesimo, su uno o piu' fondi urbani o rustici dell'Opera, in qualsiasi parte del territorio nazionale siano situati, per un importo pari a quello del mutuo. In caso di mancato pagamento alle stabilite scadenze da parte dell'Opera nazionale combattenti, l'istituto mutuante ne dara' notizia al Ministro per il tesoro e lo Stato subentrera' negli obblighi assunti dall'Opera con il contratto di mutuo, rimanendo sostituito all'istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Opera medesima.

Testo vigente dal 18 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-16;231~art2 · fonte del testo