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[1]Al personale direttivo, insegnante, amministrativo, d'ordine e di custodia, assunto alle dipendenze dello stato, ai posti di ruolo, previsti dai precedenti articoli 3 e 4, vengono attribuiti il grado e lo stipendio iniziali della carriera, prevista per cattedre e posti analoghi dei Regi conservatori di musica ed insieme verra' riconosciuto il diritto al successivo sviluppo di carriera e alla stabilita', se questa sia gia' stata riconosciuta dal comune di Bologna.

[2]Al personale predetto, inoltre, all'atto del passaggio nei ruoli dello Stato verra' computato, agli effetti della carriera, il servizio prestato come militare od assimilata presso reparti combattenti durante la guerra 1915-18, durante il conflitto italo-etiopico e le O.M.S. e durante l'attuale guerra. Rimangono salvi, inoltre, i benefici concessi da eventuali disposizioni speciali a coloro che decorati di croce di guerra e di medaglia al valor militare, nonche' ai mutilati, invalidi e feriti per la causa nazionale, agli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-26;666~art5 · fonte del testo