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[1]Qualora per effetto dell'inquadramento predetto, il personale direttivo, insegnante, amministrativo, d'ordine e di custodia, venga a conseguire un trattamento economico complessivo, lordo, per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, inferiore a quello fruito alla data del passaggio del Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» allo stato per assegni fissi e continuativi, viene conservata la differenza come assegno ad personam, non computabile agli effetti della pensione e riassorbibile nei successivi annienti di stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia.

[2]Agli effetti sopraindicati dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e delle indennita' di caro viveri.

Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-05-26;666~art7 · fonte del testo