Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Qualora per effetto dell'inquadramento predetto, il personale direttivo, insegnante, amministrativo, d'ordine e di custodia, venga a conseguire un trattamento economico complessivo, lordo, per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, inferiore a quello fruito alla data del passaggio del Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» allo stato per assegni fissi e continuativi, viene conservata la differenza come assegno ad personam, non computabile agli effetti della pensione e riassorbibile nei successivi annienti di stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia.
[2]Agli effetti sopraindicati dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e delle indennita' di caro viveri.
Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
