Art. 12 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il comune di Bologna s'impegna a continuare a devolvere al Regio conservatorio di musica «G. B. Martini» le rendite gia' devolute per lasciti di premi, donazioni e legati al Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» in Bologna, secondo le disposizioni contenute nelle tavole di fondazione.
[2]I lasciti di premi, le donazioni ed i legati, che eventualmente vengono destinati al Regio conservatorio di musica «G. B. Martini» in Bologna, saranno amministrati direttamente dal Regio conservatorio medesimo.
[3]La gestione dei fondi relativi a tali lasciti avverra' secondo le modalita' contenute nell'atto di liberalita' ed in rapporto agli scopi per i quali ciascuno di essi e' stato costituito.
[4]Qualora nell'atto di disposizione le modalita' non siano indicate, la gestione dei fondi avverra' secondo le norme comuni alle altre spese dell'Istituto. Le entrate e le uscite derivanti da tali atti saranno tenute in sede distinta di bilancio.
Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
