Trasformazione in Regio conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» di Bologna

Art. 12 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)

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[1]Il comune di Bologna s'impegna a continuare a devolvere al Regio conservatorio di musica «G. B. Martini» le rendite gia' devolute per lasciti di premi, donazioni e legati al Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» in Bologna, secondo le disposizioni contenute nelle tavole di fondazione.

[2]I lasciti di premi, le donazioni ed i legati, che eventualmente vengono destinati al Regio conservatorio di musica «G. B. Martini» in Bologna, saranno amministrati direttamente dal Regio conservatorio medesimo.

[3]La gestione dei fondi relativi a tali lasciti avverra' secondo le modalita' contenute nell'atto di liberalita' ed in rapporto agli scopi per i quali ciascuno di essi e' stato costituito.

[4]Qualora nell'atto di disposizione le modalita' non siano indicate, la gestione dei fondi avverra' secondo le norme comuni alle altre spese dell'Istituto. Le entrate e le uscite derivanti da tali atti saranno tenute in sede distinta di bilancio.

Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-26;666~convenzione-per-la-regificazione-del-liceo-musicale-g-b-mart-art12 · fonte del testo