Art. 3 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. 69 parole tolte, 34 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il comune di Bologna si riserva la proprieta' dei quadri e degli oggetti d'interesse storico e artistico esistenti nei locali come sopra ceduti.aggiunto: Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna-art. 3
tolto: Si obbliga, pero', di' dare ai quadri ed agli oggetti di cui sopra un adeguato ordinamento nell'ambito dell'edificio attuale. Di tali materiali potra' essere effettuato deposito allo Stato, in tutto o in parte. I relativi atti saranno a suo tempo stipulati in base ad appositi inventari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-26;666~convenzione-per-la-regificazione-del-liceo-musicale-g-b-mart-art3 · fonte del testo