Art. 16 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. 30 parole tolte, 34 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La presente convenzione ha la durata di 99 anni ed e' rinnovabile per tacita riconduzione. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciarla al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.aggiunto: Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna-art. 16
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-26;666~convenzione-per-la-regificazione-del-liceo-musicale-g-b-mart-art16 · fonte del testo