Art. 2 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)
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[1]Il comune di Bologna, in vista ed in conseguenza della regificazione, si obbliga, per tutta la durata della presente convenzione;
- 1)a corrispondere, come contributo annuo, allo Stato per il mantenimento del Regio conservatorio, la somma di lire 550.000 a cominciare dal 1° ottobre 1941-XIX.
[2]Tale contributo e' considerato, a tutti gli effetti, come spesa fissa di carattere obbligatorio, da essere corrisposta in continuazione per tutta la durata della presente convenzione. Essa dovra' essere versata in tesoreria a rate semestrali posticipate e, propriamente, non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
[3]In caso di inadempienza del versamento del contributo, il Prefetto, nei limiti dl sua competenza, promuovera' l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dalla avvenuta scadenza, del debito per sorte capitale e per interesse di mora;
- 2)a fornire la sede, cedendo in uso gratuito i locali attualmente destinati al Liceo musicale «G. B. Martini» o altri preventivamente riconosciuti idonei, salvo a riservarsi l'onere della loro manutenzione straordinaria, mentre lo Stato si assume ogni altra spesa per manutenzione ordinaria, riscaldamento, illuminazione, ecc.;
- 3)a cedere in uso gratuito tutto il materiale mobiliare sino ad oggi in dotazione del Liceo stesso: strumenti, mobili, suppellettili di ogni genere;
- 4)a cedere, in deposito temporaneo e gratuito per tutta la durata della presente convenzione, all'istituendo Regio conservatorio tutto il materiale della biblioteca. Il relativo atto verra' stipulato sulla base di apposito inventario, in separata sede, subito dopo l'entrata effettiva in vigore della presente convenzione, tra gli organi competenti dell'Amministrazione comunale e quelli dell'Amministrazione statale.
Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
