Art. 3 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)
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[1]Il comune di Bologna si riserva la proprieta' dei quadri e degli oggetti d'interesse storico e artistico esistenti nei locali come sopra ceduti.
[2]Si obbliga, pero', di' dare ai quadri ed agli oggetti di cui sopra un adeguato ordinamento nell'ambito dell'edificio attuale. Di tali materiali potra' essere effettuato deposito allo Stato, in tutto o in parte. I relativi atti saranno a suo tempo stipulati in base ad appositi inventari.
Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
