Trasformazione in Regio conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» di Bologna

Art. 6 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)

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[1]Alla data di passaggio alle dipendenze dello Stato, all'attuale direttore verra' attribuito il grado ed il trattamento economico di direttore di 1ª classe con l'assegnazione dello stipendio iniziale del grado, salvo i successivi aumenti periodici.

[2]Al personale insegnante, amministrativo, d'ordine e di custodia, assunto alle dipendenze dello Stato, vengono attribuiti il grado e lo stipendio iniziale della carriera, prevista per cattedre e posti analoghi dei Regi conservatori di musica, ed insieme riconosciuto il diritto al successivo sviluppo di carriera.

Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-26;666~convenzione-per-la-regificazione-del-liceo-musicale-g-b-mart-art6 · fonte del testo