Art. 7 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)
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[1]Qualora, per effetto dell'inquadramento di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione, il personale insegnante, amministrativo, di ordine e di custodia venga a conseguire un trattamento economico complessivo lordo, per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, inferiore a quello fruito alla data del passaggio del Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» allo Stato per assegni fissi e continuativi, viene conservata la differenza come assegno ad personam non computabile agli effetti della pensione e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia.
[2]Agli effetti sopra indicati dovra' calcolarsi ia somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e dell'indennita' di caro-viveri.
Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
