Art. 8 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)
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[1]Il personale di segreteria, attualmente in servizio, e fornito del relativo titolo di studio, e di tutti i requisiti, di cui alla lettera b), dell'articolo 5 della presente convenzione, verra' inquadrato nei tre posti, il primo di gruppo A, grado 11°; il secondo di gruppo 13°, grado 11°; ed il terzo di gruppo C, grado 13°, di cui alla tabella organica transitoria.
[2]Il posto di vice segretario di gruppo A, grado 11° iniziale, ed i posti di alunno d'ordine gruppo C, grado 13° iniziale, previsti dalla tabella organica definitiva, verranno coperti man mano che si renderanno vacanti rispettivamente il posto di vice segretario di gruppo B, grado 11°; il posto di vice segretario di gruppo B, grado 11°, ed il posto di alunno d'ordine gruppo C, grado 13°, di cui al 1° comma del presente articolo ed alla tabella organica transitoria.
Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
