Trasformazione in Regio conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» di Bologna

Art. 8 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)

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[1]Il personale di segreteria, attualmente in servizio, e fornito del relativo titolo di studio, e di tutti i requisiti, di cui alla lettera b), dell'articolo 5 della presente convenzione, verra' inquadrato nei tre posti, il primo di gruppo A, grado 11°; il secondo di gruppo 13°, grado 11°; ed il terzo di gruppo C, grado 13°, di cui alla tabella organica transitoria.

[2]Il posto di vice segretario di gruppo A, grado 11° iniziale, ed i posti di alunno d'ordine gruppo C, grado 13° iniziale, previsti dalla tabella organica definitiva, verranno coperti man mano che si renderanno vacanti rispettivamente il posto di vice segretario di gruppo B, grado 11°; il posto di vice segretario di gruppo B, grado 11°, ed il posto di alunno d'ordine gruppo C, grado 13°, di cui al 1° comma del presente articolo ed alla tabella organica transitoria.

Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-26;666~convenzione-per-la-regificazione-del-liceo-musicale-g-b-mart-art8 · fonte del testo