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Chiunque circoli con una autovettura, anche se adibita ad uso promiscuo, che trasporti un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione o indicato nel decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di cui al comma seguente, e' punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. ((E' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di eta' inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici)). Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile stabilira' con proprio decreto il numero massimo di persone trasportabili sugli autoveicoli gia' immatricolati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge; per gli autoveicoli successivamente immatricolati, esso verra' determinato in sede di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e dovra' risultare dalla carta di circolazione. Tali disposizioni si applicano anche agli autoveicoli destinati al trasporto non contemporaneo di persone e di cose.
Testo in vigore dal 10 agosto 1989 al 1 gennaio 1993
