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Qualora la contravvenzione di cui al precedente articolo sia commessa adibendo abusivamente il veicolo ad uso di noleggio con conducente o ad uso pubblico per trasporto di persone non e' ammessa l'oblazione. L'Ispettorato della motorizzazione civile, avvenuta la contestazione della contravvenzione, dispone la sospensione della efficacia della carta di circolazione relativa al veicolo con il quale la contravvenzione e' stata commessa, per un periodo da 15 giorni a tre mesi. Nel caso di proscioglimento in istruttoria o di assoluzione l'autorita' giudiziaria da' comunicazione della sentenza all'Ispettorato della motorizzazione civile, il quale revoca la disposta sospensione della efficacia della carta di circolazione.

Testo in vigore dal 22 giugno 1966 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-01;416~art2 · fonte del testo