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Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione, quando e' ammessa, e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Testo in vigore dal 22 giugno 1966 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-01;416~art3 · fonte del testo