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Trasporto di persone sugli autoveicoli

Art. 4

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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 22 giugno 1966 al 1 gennaio 1993

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2 versioni dal 1966

versione dal 22 giugno 1966versione dal 1 gennaio 1993
1966oggi
  1. 1 gennaio 1993 — oggiabrogatoper 34 anni
  2. 22 giugno 1966 — 1 gennaio 1993testo originarioper 27 anni

urn:nir:stato:legge:1966-06-01;416~art4 · fonte del testo

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