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Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati allo Accordo di cui al precedente articolo sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile puo' altresi' prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma precedente. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo e al secondo comma sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con quello per l'interno.

Testo in vigore dal 10 agosto 1970 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-10;579~art2 · fonte su Normattiva