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Le merci pericolose il cui trasporto internazionale su strada e' ammesso, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo europeo richiamato dal primo articolo della presente legge, esclusivamente se sono rispettate speciali condizioni stabilite in particolari accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, solo a seguito di speciale autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, valida per singole spedizioni o gruppi di spedizioni della stessa materia. Per le materie di cui al comma precedente che presentino pericolo di esplosione o d'incendio l'autorizzazione e' accordata dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile di concerto con quello dell'interno. Per le materie che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici, resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto previsti dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'art. 23 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
Testo in vigore dal 10 agosto 1970 al 1 gennaio 1993
